Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta

I DIRITTI DEI PASSEGGERI CON DISABILITÀE A M OBILITÀ RIDOTTA (PRM) REG. (CE) n. 1107/2006

L’Unione Europea ha predisposto regole comuni – contenute nel Regolamento (CE) n. 1107/2006 – applicabili in tutti gli aeroporti comunitari – per garantire ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta (PRM) di poter fruire nel trasporto aereo di un servizio adeguato alle proprie esigenze e senza alcuna forma di discriminazione.

Il Regolamento prevede l’assistenza obbligatoria e gratuita per tutti i PRM e si applica a tutti i voli (di linea, charter, low cost):

  • in partenza o in transito da un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera);
  • in partenza da un aeroporto non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera), nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure norvegese, islandese o svizzera).

Chi sono i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta (PRM)?

La tutela è riconosciuta a “qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona”.

Con l’approvazione nel 2012 delle Linee Guida interpretative del Reg. (CE) n. 1107/2006 la Commissione Europea, sulla definizione di PRM, ha precisato che:

  • gli anziani rientrano nella categoria dei PRM indipendentemente da ogni altra condizione di salute o di disabilità;
  • l’obesità e lo stato di gravidanza non rappresentano di per sé una condizione oggettiva di handicap ma rientrano nei PRM solo nell’ipotesi in cui condizioni specifiche siano tali da ridurne la mobilità;
  • l’infant rientra nella tutela prevista dal Reg. (CE) n. 1107/2006;
  • il minore non accompagnato è tutelato da apposita normativa dedicata.

Che cosa deve fare il PRM per ricevere assistenza?

Deve effettuare la richiesta del servizio alla compagnia aerea, all’agenzia di viaggio o al tour operator con cui effettua la prenotazione, che hanno poi l’obbligo di trasmetterla al gestore degli aeroporti di partenza, arrivo ed eventuale transito.

È raccomandato effettuare la richiesta dell’assistenza al momento della prenotazione o dell’acquisto del biglietto in quanto, per ragioni di sicurezza aeronautica, il numero dei posti dedicato a bordo è limitato.

In ogni caso la richiesta deve essere fatta almeno 48 ore prima della partenza.

Il gestore dell’aeroporto di partenza, arrivo ed eventuale transito, farà del suo meglio per assistere nel minor tempo possibile anche in caso di mancata o ritardata prenotazione, ma i tempi di attesa potrebbero allungarsi e si potrebbe non essere imbarcati dalla compagnia aerea per esaurimento dei posti dedicati regolarmente prenotati.

È possibile rifiutare la prenotazione del volo o l’imbarco di un passeggero a causa della disabilità o della mobilità ridotta?

La compagnia aerea, l’agenzia di viaggio o il tour operator non possono rifiutare la prenotazione o l’imbarco se non in casi eccezionali, e solo per:

  • motivi di sicurezza;
  • impossibilità di imbarco, sbarco o trasporto della persona dovuta alle dimensioni della cabina passeggeri dell’aereo o dei portelloni.

Ricorrendo tali casi la compagnia aerea dovrà informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta dell’interessato, ha l’obbligo di formalizzarle per iscritto entro 5 giorni lavorativi. In tal caso il passeggero e l’eventuale accompagnatore il cui imbarco sia stato negato hanno diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione ai sensi del Reg. (CE) 261/2004.

Ove necessario per ragioni di sicurezza, può essere richiesto al PRM di farsi accompagnare da una persona in grado di fornire l’assistenza necessaria.

Che cosa deve fare il PRM all’arrivo in aeroporto?

Sia all’interno che all’esterno dell’aeroporto sono previsti appositi punti designati – segnalati in modo chiaro e in formato accessibile – presso i quali i passeggeri comunicano il proprio arrivo e ricevono l’assistenza prenotata. L’assistenza è prevista nell’aeroporto di partenza, arrivo e transito.

Il passeggero deve presentarsi in aeroporto entro l’orario indicato dalla compagnia aerea, dall’agenzia di viaggio o dal tour operator. Se non vi è stata alcuna comunicazione, è comunque necessario presentarsi in aeroporto, al punto designato, con almeno 2 ore di anticipo, oppure 1 ora se ci si presenta direttamente ai banchi di registrazione (check-in).

A chi spetta fornire assistenza al PRM in aeroporto?

Il gestore aeroportuale deve prestare gratuitamente al passeggero le forme di assistenza che consentono di:

  • comunicare il proprio arrivo in aeroporto, utilizzando i punti designati del terminal;
  • spostarsi da un punto designato al check-in;
  • adempiere le formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli;
  • espletare i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza;
  • imbarcarsi e sbarcare dall’aereo, mediante elevatori, sedie a rotelle, ecc.;
  • procedere dal portellone dell’aereo al posto a sedere e viceversa;
  • riporre e recuperare il bagaglio e l’eventuale sedia a rotelle o altro ausilio imbarcato;
  • recarsi a ritirare il bagaglio nell’area riconsegna, espletando i controlli necessari;
  • essere accompagnati ad un punto designato;
  • prendere i voli in coincidenza con assistenza all’interno dei terminal e tra di essi;
  • potersi recare ai servizi igienici in caso di necessità;
  • poter essere assistito in aeroporto, su richiesta, dal proprio accompagnatore;
  • ricevere, previo preavviso di 48 ore, assistenza a terra per tutte le attrezzature necessarie per la mobilità;
  • ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno;
  • poter accedere alle informazioni sui voli.

A chi spetta fornire assistenza al PRM durante il volo?

La compagnia aerea deve garantire gratuitamente al passeggero le seguenti forme di assistenza:

  • trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti;
  • trasporto degli apparecchi medici e, al massimo, di altri due dispositivi di mobilità, previo preavviso di 48 ore, in base allo spazio disponibile a bordo dell’aeromobile e nel rispetto della normativa relativa al trasporto di merci pericolose;
  • comunicazione, in formati accessibili, delle informazioni essenziali sul volo;
  • realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire i posti a sedere tenendo conto delle esigenze del passeggero nel rispetto della disponibilità e dei requisiti di sicurezza;
  • assistenza, se necessario, per raggiungere i servizi igienici;
  • realizzazione di ogni ragionevole sforzo al fine di attribuire all’eventuale accompagnatore un posto a sedere vicino al passeggero.

Che cosa fare in caso di mancata o non adeguata assistenza?

In caso di mancata o non adeguata assistenza a terra, è possibile presentare reclamo alla società di gestione aeroportuale o alla compagnia aerea, nel caso in cui risulti che il disservizio sia imputabile alla mancata trasmissione delle informazioni da parte di quest’ultima alla società di gestione.

In caso, invece, di problematiche relative alla prenotazione/acquisto del biglietto aereo, e per mancata o non adeguata assistenza a bordo dell’aereo, il reclamo va presentato alla compagnia aerea.

Con l’adozione del decreto legislativo n.130/2015 il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva ADR (2013/11/UE) sulla risoluzione alternativa/stragiudiziale delle controversie dei consumatori. Inoltre il Centro Europeo Consumatori fornisce assistenza per l’accesso agli organismi ADR transfrontalieri ed è il punto di contatto nazionale per la piattaforma europea di risoluzione on line delle controversie.

È possibile contattare le Organizzazioni descritte all’interno del pieghevole, in base alle rispettive competenze.

Per scaricare la brochure dei Diritti dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta clicca qui.

Fonte: Sito Ufficiale ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile)

 

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